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Quesito risolto: Nel caso di sviluppo di un’app di delivery food, la fase di test può essere condotta in deroga agli adempimenti GDPR?

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Il Regolamento (UE) 2016/679 non fa distinzione tra ambiente di test/prova e di mercato; gestisce il trattamento di dati personali in particolare come quello del quesito, in ambito commerciale. Se il test prevede il trattamento di dati personali occorre applicare le regole e le prescrizioni del GDPR

Covid-19 e protezione dei dati – Indicazioni per attività commerciali, associative e ricreative

 

Covid-19 e protezione dei dati – Indicazioni per attività commerciali, associative e ricreative [6474 k, pdf]

Aggiornati i corsi on line Esperto DPO e Aggiornamento Annuale DPO

Sono stati aggiornati i corsi on line Esperto DPO e Aggiornamento Annuale DPO, con nuovi contenuti inerenti la gestione dei dati personali in ambito emergenza sanitaria Coronavirus.

Aggiornato il corso on line Esperto Covid-19

E’ stato aggiornato il Corso on line Esperto Covid-19 con la lezione on line:
Cosa deve fare un datore di lavoro per minimizzare i rischi Covid-19 di una condanna civile e penale, in cui sono illustrate le modalità operative che il Datore di lavoro deve applicare per dimostrare in caso di procedimento penale e civile, di avere ottemperato alle prescrizioni previste dalle norme e dai protocolli correlati al Covid-19.
Nella lezione sono indicate tutte le evidenze documentali che il Datore di lavoro, deve realizzare e conservare a propria tutela.

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Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

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Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti?  Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?

A queste domande rispondono due Faq appena pubblicate sul sito del Garante http://www.garanteprivacy.it. Le Faq forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.

Il Garante ha specificato, in particolare, che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

Nelle Faq l’Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

Roma, 14 maggio 2020

Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso

Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”. E tuttavia, ha sottolineato Soro, “le straordinarie potenzialità del digitale – rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento”. “Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”.

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate del Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Roma, 30 marzo 2020

FAQ Privacy e Coronavirus (Covid19) – Il comportamento legittimo del datore di lavoro.

Durante l’ultima settimana c’è stata una corsa da parte delle aziende a svolgere controlli sui possibili contagi da Covid-19 dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle loro sedi.

Sono state applicate molte azioni “faidate”, con grosse problematiche privacy relative alla pratica di  misurare all’esterno delle aziende, la temperatura corporea (la “febbre”) dei dipendenti, rifiutando l’accesso qualora risulti una temperatura superiore ai 37 gradi. In questo caso i lavoratori vengono rimandati a casa.

Tutto questo è legittimo? In caso di risposta negativa, come deve essere svolto dal punto di vista privacy tale attività?

Una chiara risposta l’ho trovata nell’articolo di Andrea Sitzia, Professore associato di diritto del lavoro Università di Padova, pubblicato sull’ultimo numero della newsletter di Federprivacy.

Riporto i passi più salienti dell’articolo che può essere consultato direttamente dal seguente link

…la misurazione della febbre possa dirsi legittima qualora venga aggiornato il documento di valutazione del rischio, con indicazione del medico competente che prescriva una tale misura come idonea a prevenire il rischio secondo criteri e modalità di diligenza e prudenza. È evidente che solamente qualora la scienza medica indichi una tale misura come necessaria, anche il trattamento del dato personale potrà ritenersi legittimo, purché trattato nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia sopra richiamate.

Se, a questo punto, ottemperando ad una misura di sicurezza identificata e prescritta all’interno del DVR, un lavoratore dovesse risultare “fuori parametro”, ed il datore di lavoro, sempre nel rispetto di quanto prescritto dal medico competente, dovesse rifiutare la prestazione lavorativa, la sospensione della prestazione, pur lasciando aperto il profilo retributivo, potrebbe dirsi legittima….

 

Coronavirus: buone prassi per chi svolge i corsi di formazione

Il Coronavirus colpisce anche le attività di formazione professionale, con lo stop nelle aree geografiche dove le ordinanze ne hanno bloccato lo svolgimento, e con l’applicazione di buone prassi ove invece si continueranno a svolgere.
AIFOS ha pubblicato una guida operativa molto interessante che riassume nei seguenti punti cosa fare per ridurre o evitare il contagio nei casi in cui sia possibile svolgere corsi in aula.

– Cercare di organizzare corsi con pochi corsisti facendoli stare seduti il più possibile staccati l’uno dall’altro (se possibile almeno un metro l’uno dall’altro, meglio se due).
– Cercare di tenere almeno due metri di distanza tra il formatore ed i corsisti.
– Prima dell’inizio del corso presentare delle slide per informare i corsisti sul rischio e sulle misure da rispettare e sensibilizzare gli stessi sui corretti comportamenti (usare i riferimenti del Ministero della Salute ripresi anche di seguito).
– Prima e dopo il corso sanificare piani di lavoro presenti nella sala ove avviene il corso, pulire e sanificare prima e dopo il corso le maniglie delle porte ed altre attrezzature utilizzate. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
– Utilizzare sanificanti spray per termoconvettori all’inizio dei corsi e durante le pause
– Prima, dopo e nelle pause del corso areare ampiamente la sala corsi aprendo le porte e le finestre. Si possono usare anche spray disinfettanti sulle sedie e le superfici.
– Lavarsi spesso le mani, prima e subito dopo il corso con acqua e sapone con proprietà disinfettanti e durante il corso con soluzioni disinfettanti idroalcoliche.
– Non toccare durante la formazione occhi, bocca e naso.
– Evitare di stringere la mano alle persone.
– Evitare di parlare a stretto contatto con i corsisti e sospendere i corsi BLSD e BLS.
– Starnutire e tossire nell’incavo del braccio.
– Ove possibile prevedere dei bidoni porta rifiuti chiusi dove buttare i fazzoletti di carta usa e getta.