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Pubblicato FAQ CONSULENZA PRIVACY EUROPEA

 

FAQ CONSULENZA PRIVACY EUROPEA è il nuovo servizio di supporto ad aziende e consulenti inerente il Reg. Ue 2016/679 e la sua applicazione nelle imprese.
Con FAQ CONSULENZA PRIVACY EUROPEA puoi consultare le risposte ai quesiti operativi sul nuovo Reg. Ue 2016/679. La bancadati viene settimanalmente aggiornata con nuovi quesiti risolti

Vantaggi per te
1) Ottieni le risposte ai tuoi quesiti applicativi del Reg. UE 2016/679
2) Risparmi tempo nel trovare le risposte alle tue problematiche privacy europea.

Come funziona il servizio
L’iscrizione al servizio ha una durata di 12 mesi e il rinnovo non è obbligatorio. Una volta effettuato il pagamento ricevi i codici di accesso all’area FAQ CONSULENZA PRIVACY EUROPEA.

Maggiori informazioni dal seguente link

Pubblicato il nuovo software Gestione Informative privacy e consensi trattamenti dati

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Gest.Info.Con è il software per gestire le informative privacy e i consensi trattamenti dati.
Il software risolve il problema di aziende e consulenti, di gestire e aggiornare le informative raccolte, in modo rapido e sicuro.

Il software permette di richiamare e ricercare in qualsiasi momento la singola informativa di ogni interessato, verificare e consultare il documento originale. Altresì permette di gestire per ogni azienda tutte le relative informative.
Gest.Info.Con è lo strumento indispensabile che consente di gestire rapidamente ogni reclamo o problematica legale relativa ai rapporti privacy tra azienda e interessati.

Il software permette di gestire un numero illimitato di aziende e di informative.

I dati possono essere esportati in formato MS Excel per ulteriori elaborazioni.

Requisiti: Windows XP, Vista, 7,8, 9,10 e versioni superiori
Licenza per 2 pc – Aggiornamenti e assistenza inclusi per 12 mesi.
Nessun canone annuale. Dal secondo anno in poi è possibile usufruire dei servizi di assistenza e aggiornamento al prezzo di 199 euro i.e./anno

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Le informative privacy di siti e app web sono troppo generiche o insufficienti

Utenti poco informati da siti web e “app”: lo conferma un’indagine sulla gestione dei dati personali in diversi settori di attività. L’esame è stato condotto da ventiquattro Autorità per la protezione dei dati riunite nel Global Privacy Enforcement Network (GPEN), la rete internazionale nata per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di diversi Paesi, di cui fa parte il Garante italiano.

 

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L’indagine (denominata “sweep”) ha preso in esame siti e app in più settori – vendita al dettaglio, finanza, banche, viaggi, social network, giochi d’azzardo, istruzione, sanità – analizzandone le privacy policy con l’obiettivo di verificare se per gli utenti  risulti facile capire quali informazioni vengano raccolte e per quali scopi, e quali siano le modalità per il loro trattamento, utilizzo e condivisione.

La rete internazionale delle Autorità è giunta alle seguenti conclusioni:

– le informative privacy sono tendenzialmente generiche, prive di dettagli, e spesso formulate in modo impreciso;

– la maggior parte dei siti e delle app esaminate non informa gli utenti sull’uso che fa dei loro dati;

– le informative in genere non specificano a chi possono essere comunicati i dati personali raccolti;

– molti soggetti non spiegano agli interessati se e come i loro dati sono protetti, né come e dove sono conservati;

– solo in poco più della metà dei casi l’informativa spiega all’utente come esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali.

L’indagine ha evidenziato che alcuni soggetti continuano a utilizzare riferimenti normativi obsoleti, e molti fra quelli che forniscono servizi a livello internazionale non sanno quale sia la normativa applicabile nei singoli Paesi. Inoltre, i siti di e-commerce che rilasciano fatture elettroniche spesso non forniscono alcuna informazione sulla propria attività attraverso il sito web.

Anche il settore bancario, secondo l’analisi delle Autorità, non fornisce adeguate informazioni. La situazione appare migliore in Italia: i siti web delle banche italiane, esaminati a campione dal Garante per la protezione dei dati personali, rispetto a quelli di altri Paesi offrono in generale agli utenti informazioni più adeguate e corrette

Dati personali: quando è escluso il consenso?

Anche se il contenzioso all’origine di questa sentenza è relativamente banale, la sentenza della corte di giustizia europea dà indicazioni preziose, che potranno certamente trovare applicazione in numerosi altri possibili contenziosi.

Come accennato, l’origine del contenzioso è relativamente banale. Un taxi stava trasportando un passeggero. Il tassista si è avvicinato ad un tram e il passeggero ha incautamente aperto lo sportello, danneggiando sia il taxi, sia il tram.

A questo punto l’azienda dei trasporti pubblici coinvolta ha chiesto al tassista di rimborsare i danni arrecati al mezzo pubblico, ma il tassista si è rifiutato, affermando che la richiesta di risarcimento doveva essere indirizzata al passeggero.

A questo punto l’azienda dei trasporti pubblici ha cercato di acquisire i dati del passeggero, ma la sua richiesta non ha avuto buon esito. L’azienda infatti si è rivolta alla polizia, che aveva effettuato i rilievi dell’incidente, che ha comunicato il nome e cognome del passeggero, ma non l’indirizzo od altro modo per poterlo rintracciare. La polizia ha dichiarato che non aveva rilasciato ulteriori dati personali del passeggero, in quanto tali dati, almeno secondo la polizia, erano protetti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

 

Secondo la polizia, il passeggero non aveva dato il consenso alla trasmissione dei suoi dati e quindi essa era impossibilitata a comunicarli.

L’azienda dei trasporti pubblici ha eccepito su questa interpretazione, affermando che, come d’altronde anche in Italia, se il titolare che richiede un dato personale ha un legittimo interesse a conoscerlo, il dato gli deve essere comunicato, anche senza che l’interessato in questione abbia dato un esplicito consenso a questa comunicazione.

A questo punto la magistratura coinvolta ha ritenuto opportuno rivolgersi alla corte di giustizia europea, per una interpretazione genuina.

Il primo quesito posto alla corte di giustizia faceva riferimento al fatto che l’articolo 7 della direttiva 95/46 consente effettivamente la rivelazione dei dati personali sulla base di un legittimo interesse di un soggetto terzo, che li aveva richiesti.

La corte, a questo proposito, ha chiarito che questo obbligo di rivelazione di dati non era legato all’articolo sette, che semplicemente affermava che era possibile trattare dati a fronte di legittimi interessi di un soggetto terzo. La corte ha tuttavia precisato che questa rivelazione non era impedita dall’articolo sette, ma da eventuali ulteriori specifiche disposizioni, reperibili nella legge nazionale del paese coinvolto.

Colgo l’occasione per ricordare lettori che questo è l’ennesimo esempio della necessità di recepire certe disposizioni, in materia di dati personali, facendo riferimento al regolamento, che si applica egualmente in tutti paesi europei e non ha bisogno di applicazioni legislative nazionali, che possono portare a difformità, poco compatibili con l’armonizzazione delle leggi, di cui l’unione europea è fiera.

Ben più importante invece è il secondo tema su cui la corte è stata chiamata ad esprimersi. In particolare la corte ha statuito che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato al trattamento dei dati non sempre hanno precedenza su altri legittimi interessi.

Ricordo al proposito ai lettori l’ormai famoso caso di una prostituta di Ancona, risultata sieropositiva, il cui nome venne pubblicamente divulgato sugli organi di comunicazione di massa, con l’obiettivo di tutelare coloro che l’avevano frequentata.

 

Il garante ebbe occasione di segnalare che il sistema utilizzato per tutelare coloro che l’avevano frequentata poteva essere salvaguardato in modi meno clamorosi, ad esempio allestendo un numero verde, che poteva essere chiamato da tutti coloro che avevano il dubbio di aver frequentata. In linea di massima, tuttavia si ribadì il principio che la tutela della salute pubblica aveva precedenza sul diritto alla protezione dei propri dati, anche sensibili, da parte dell’interessato in questione.

 

Tornando alla pronunzia della corte, la corte ha dichiarato letteralmente “non vi è alcun dubbio che l’interesse di un soggetto terzo nell’ottenere informazioni personali afferenti ad un interessato, che ha danneggiato la sua proprietà, a ciò che questo interessato rimborsi danni e causato, possono essere qualificati come interesse legittimo”.

 

Parimenti, la corte ha statuito che l’atteggiamento assunto dalla polizia locale, che aveva rivelato solo il nome e cognome dell’interessato, e non aveva consentito alla corretta identificazione, costituiva un limite al legittimo interesse della azienda di trasporto pubblico.

 

A questo punto è saltato fuori un altro problema, che la corte ha preso in esame. L’interessato in questione era un minore e quindi i problemi legati ad una comunicazione a terzi dei suoi dati personali diventavano certamente più delicati, rispetto al caso in cui l’interessato, che aveva causato un danno, fosse di maggiore età. Si tratta evidentemente di un caso assolutamente speciale, che però non altera l’impostazione generale del giudizio della corte.

 

D’altro canto, che il diritto alla protezione dei propri dati personali non costituisca un diritto assoluto, ma un diritto che deve essere costantemente bilanciato con altri diritti, rappresenta un principio fondamentale che la nostra autorità garante ha più e più volte ribadito.

 

In particolare, più volte l’autorità garante, ad esempio, si è espressa sul fatto che il diritto alla protezione dei dati personali diventa più o meno incisivo, in funzione della figura pubblica, o meno, del soggetto in questione.

 

In altre parole, un soggetto pubblico ha meno diritto a veder tutelati i suoi dati personali, rispetto ad un cittadino qualsiasi, come chi scrive!

Sentenza allegata (pdf)

Adalberto Biasiotti

Fonte: Puntosicuro.it

Informativa privacy europea – Le informazioni da fornire all’interessato.

Il nuovo Regolamento Europeo “ritocca” anche l’informativa privacy. Il GDPR ha infatti in parte modificato il novero delle informazioni da fornire all’interessato, mantenendo invece la distinzione – già presente anche nel Codice – fra l’ipotesi di raccolta dei dati presso l’interessato (art. 13 del Reg.) e l’ipotesi in cui i dati sono ottenuti da terzi (art. 14 del Reg.).

Da segnalare innanzitutto che la nuova informativa non ha solo aumentato il numero di informazioni in questione. Al contrario, alcune informazioni non devono più essere fornite: per esempio, non sarà più necessario indicare il responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei suoi diritti, qualora tale responsabile sia stato designato.

Tuttavia, pare più opportuno evidenziare quelle che appaiono le modifiche più rilevanti in termini di informazioni aggiuntive da fornire all’interessato. Fra queste, in primo luogo, i dati di contatto (si noti bene: non il nome) del responsabile della protezione dei dati, se nominato. Oltre alle finalità del trattamento, bisognerà indicare la base giuridica dello stesso.

Se il trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del titolare o di un terzo, dovrà essere indicato tale legittimo interesse. Come già nel vigore del Codice, detto interesse legittimo dovrà ovviamente essere prevalente rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali dell’interessato. A questo proposito, tuttavia, il Garante ha sottolineato che il bilanciamento tra il legittimo interesse degli uni e i diritti e le libertà dell’altro spetta al titolare (non all’Autorità di controllo) e questo compito rappresenta una delle principali estrinsecazioni del principio di “responsabilizzazione” che pervade l’intera nuova disciplina privacy.

Si dovrà specificare se si intende trasferire i dati verso un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale (oltre a una serie di informazioni aggiuntive in merito).

Un’altra importante novità è la necessità di indicare il periodo di conservazione dei dati o, in alternativa, i criteri adottati per stabilire il periodo in questione. Si dovranno inoltre comunicare il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo, nonché l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, in tale ipotesi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Si dovrà specificare inoltre se la fornitura di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata fornitura di tali dati.

Nel caso di cui all’art. 14 del Reg. (dati non ottenuti presso l’interessato), si dovrà comunicare la fonte dei dati e, eventualmente, se si tratta di fonte accessibile al pubblico. Inoltre, in tale ipotesi il termine per fornire l’informativa all’interessato deve essere un termine ragionevole e, comunque, non superiore a un mese decorrente dalla raccolta. Se i dati sono destinati alla comunicazione con l’interessato o alla comunicazione a terzi, l’informativa deve essere resa al momento della comunicazione e non più, come invece prevede il Codice, della registrazione dei dati.

Fonte: Regolamento Europeo Privacy (GDPR)

Nuovo Regolamento Ue sulla privacy. Dal Garante la prima Guida applicativa

 

l Garante per la privacy ha elaborato una prima Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La Guida traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dalla normativa e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018.

L’obiettivo della Guida è duplice: da una parte offrire un primo “strumento” di ausilio ai soggetti pubblici e alle imprese che stanno affrontando il passaggio alla nuova normativa privacy; dall’altro far crescere la consapevolezza sulle garanzie rafforzate e sui nuovi importanti diritti che il Regolamento riconosce alle persone.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche: Fondamenti di liceità del trattamento; Informativa; Diritti degli interessati; Titolare, responsabile, incaricato del trattamento; Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; Trasferimenti internazionali di dati.

Ogni sezione illustra in modo semplice e diretto cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all’attuale disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo preziose raccomandazioni pratiche per una corretta implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento.

La guida è disponibile sul sito del Garante www.garanteprivacy.it in formato ipertestuale navigabile.

Il testo potrà subire modifiche e integrazioni, allo scopo di offrire sempre  nuovi contenuti e garantire un adeguamento costante all’evoluzione della prassi interpretativa e applicativa della normativa.

Roma, 28 aprile 2017