Durante l’ultima settimana c’è stata una corsa da parte delle aziende a svolgere controlli sui possibili contagi da Covid-19 dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle loro sedi.
Sono state applicate molte azioni “faidate”, con grosse problematiche privacy relative alla pratica di misurare all’esterno delle aziende, la temperatura corporea (la “febbre”) dei dipendenti, rifiutando l’accesso qualora risulti una temperatura superiore ai 37 gradi. In questo caso i lavoratori vengono rimandati a casa.
Tutto questo è legittimo? In caso di risposta negativa, come deve essere svolto dal punto di vista privacy tale attività?
Una chiara risposta l’ho trovata nell’articolo di Andrea Sitzia, Professore associato di diritto del lavoro Università di Padova, pubblicato sull’ultimo numero della newsletter di Federprivacy.
Riporto i passi più salienti dell’articolo che può essere consultato direttamente dal seguente link
…la misurazione della febbre possa dirsi legittima qualora venga aggiornato il documento di valutazione del rischio, con indicazione del medico competente che prescriva una tale misura come idonea a prevenire il rischio secondo criteri e modalità di diligenza e prudenza. È evidente che solamente qualora la scienza medica indichi una tale misura come necessaria, anche il trattamento del dato personale potrà ritenersi legittimo, purché trattato nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia sopra richiamate.
Se, a questo punto, ottemperando ad una misura di sicurezza identificata e prescritta all’interno del DVR, un lavoratore dovesse risultare “fuori parametro”, ed il datore di lavoro, sempre nel rispetto di quanto prescritto dal medico competente, dovesse rifiutare la prestazione lavorativa, la sospensione della prestazione, pur lasciando aperto il profilo retributivo, potrebbe dirsi legittima….