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Newsletter del Garante Privacy 499 del 24/1/2023

Sanità: Garante sanziona tre Asl friulane per uso algoritmo

Il Garante per la privacy ha sanzionato tre Asl friulane [doc. web n. 9844989, 9845156, 9845312] che, attraverso l’uso di algoritmi, avevano classificato gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da Covid-19.

Le Asl avevano elaborato i dati presenti nelle banche dati aziendali allo scopo di attivare nei confronti degli assistiti opportuni interventi di medicina di iniziativa e individuare per tempo i percorsi diagnostici e terapeutici più idonei.

Nel corso dell’istruttoria dell’Autorità, che si era mossa dopo la segnalazione di un medico, è infatti emerso che i dati degli assistiti erano stati trattati in assenza di una idonea base normativa, senza fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie (in particolare sulle modalità e finalità del trattamento) e senza aver effettuato preliminarmente la valutazione d’impatto prevista dal Regolamento Ue in materia di protezione dati.

L’Autorità ha ribadito che la profilazione dell’utente del servizio sanitario, sia regionale o nazionale, determinando un trattamento automatizzato di dati personali volto ad analizzare e prevedere l’evoluzione della situazione sanitaria del singolo assistito e l’eventuale correlazione con altri elementi di rischio clinico, può essere effettuata solo in presenza di un idoneo presupposto normativo, nel rispetto di requisiti specifici e garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, mancanti nel caso di specie.

Accertate dunque le violazioni e valutato che nel caso specifico le operazioni, attraverso l’uso di algoritmi, avevano riguardato dati sulla salute di un ingente numero di assistiti, il Garante ha ordinato a ognuna delle tre Aziende di pagare la sanzione di 55.000 euro e di procedere alla cancellazione dei dati elaborati.

Whistleblowing: sì del Garante privacy al recepimento della direttiva Ue

Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing.

Lo schema di decreto riconduce ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di norme, tra le quali quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall’Autorità al Governo nell’ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.

Lo schema prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure infine mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l’ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico.

Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

Bando per DPO – scadenza 17/12/2022

Ente pubblico di rilevanza regionale con sede in centro Italia, che opera nell’ambito dei servizi, ha pubblicato il bando per affidare l’incarico di DPO a un professionista iscritto all’albo degli Avvocati o dei Commercialisti da almeno 5 anni, con comprovata formazione in ambito privacy.
L’importo previsto dell’incarico triennale è 30.000 euro.
Scadenza bando: 17/12/2022

Maggiori informazioni dal seguente link

Pubblicato il Modello TIA – transfer impact assessment – valutazione impatto trasferimento dati

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Che cos’è una valutazione dell’impatto del trasferimento (TIA)?

Una valutazione dell’impatto del trasferimento (TIA) è un tipo di valutazione del rischio che consente a organizzazioni come l’EDD (cioè “esportatore di dati”) di determinare se le SCC o altri meccanismi ai sensi dell’articolo 46 del GDPR, che si intendono utilizzare per trasferire dati personali all’esterno al SEE, forniscono un livello di protezione adeguato nelle circostanze specifiche di tale trasferimento.

Il TIA deve valutare se le leggi e le pratiche nel paese al di fuori del SEE (cioè il paese terzo) in cui i dati personali vengono trasferiti o da cui si accede, forniscano una protezione “sostanzialmente equivalente” e non influiscano sull’efficacia delle SCC o di altri meccanismo di cui all’articolo 46 del GDPR utilizzato per facilitare il trasferimento dei dati.

Se l’esito del TIA è che le leggi e le pratiche del paese terzo incidono sull’efficacia del meccanismo dell’articolo 46 del GDPR, allora l’EDD (cioè l’”esportatore di dati) deve identificare e adottare misure supplementari per portare il livello di protezione per il trasferito i dati personali fino al livello di protezione dell’UE.

Pubblicato il mini corso Come realizzare la TIA – valutazione impatto trasferimento dati + software

Fast corso online – Come realizzare la TIA – valutazione impatto trasferimento dati + software

Il corso on line per farti apprendere rapidamente le modalità di realizzazione della valutazione rischi impatto trasferimento dati.

Il corso on line della durata di c.a.2 ore ti fornisce inoltre l’applicativo in Excel per realizzare la TIA ( transfer impact assessment ), utilizzato per la simulazione, e il modello di TIA in formato MS Word, strumenti operativi da utilizzare subito.

Sommario del corso online:
1) Che cosa è la TIA
2) Quando è necessario effettuare la TIA
3) Come condurre una TIA
4) Chi deve effettuare la TIA
5) Gestire i trattamenti successi
3) Un esempio pratico di trasferimento dati negli Stati Uniti

Accedi alla video presentazione

Domande e risposte su Google Analytics – GDPR

Nel corso del 2022 sono state emesse diverse decisioni in Austria, Francia e Italia in casi riguardanti l’utilizzo di Google Analytics.

I casi sono stati spinti da denunce presentate dall’organizzazione None of Your Business (“NOYB”) a una serie di autorità di vigilanza europee a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella cosiddetta causa Schrems II . I reclami riguardavano l’uso dello strumento Google Analytics, che, secondo NOYB, comporta il trasferimento di dati personali dei visitatori del sito Web a Google negli Stati Uniti in violazione della legge sulla protezione dei dati.

Google Analytics è uno strumento che consente ai proprietari di siti Web di compilare statistiche sui visitatori del sito Web, tra le altre cose, al fine di ottimizzare il contenuto del sito Web. Ciò avviene assegnando al visitatore un identificatore univoco al fine di generare statistiche sulle visite al sito Web, sulle visualizzazioni di pagina, ecc. Oltre all’identificatore individuale, vengono raccolti ulteriori dati sull’interazione del visitatore con il sito Web, sull’ora approssimativa della visita, nonché dati sul browser del visitatore, sistema operativo, ecc.

Le organizzazioni europee che desiderano utilizzare Google Analytics stipulano un accordo con Google Ireland Ltd a tal fine. Nell’ambito di questo quadro contrattuale, Google si offre di stipulare le cosiddette clausole contrattuali standard che forniscono agli interessati una serie di garanzie e diritti in relazione al trasferimento di dati personali a Google LLC negli Stati Uniti.

Tuttavia, questo contratto non può sempre garantire di per sé un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello dell’UE/SEE. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui le autorità di contrasto del paese terzo possono accedere ai dati personali trasferiti in misura sproporzionata e in violazione delle leggi europee fondamentali.

In particolare, la questione centrale nelle cause è che i dati personali trasferiti negli Stati Uniti non sono – in alcuni casi – garantiti un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello all’interno dell’UE/SEE. Questo perché alcune leggi statunitensi – il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) sezione 702 e l’Executive Order 12 333, letto insieme alla Presidential Policy Directive-28 – non soddisfano i requisiti di proporzionalità del diritto dell’UE in caso di interferenza con diritti, né gli interessati (europei) hanno diritto a un ricorso effettivo. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata causa Schrems II. Per il trasferimento di dati personali a organizzazioni negli Stati Uniti nell’ambito della suddetta normativa, è pertanto necessario attuare misure supplementari al fine di portare il livello generale di protezione dei dati a un livello sostanzialmente equivalente a quello dell’UE/SEE. Tali misure possono essere di natura tecnica, contrattuale e organizzativa.

Nei casi, Google ha indicato che l’azienda aveva implementato ulteriori misure contrattuali, organizzative e tecniche. Tuttavia, le autorità di controllo hanno ritenuto che tali misure non potessero garantire un livello efficace di protezione dei dati trasferiti poiché le misure non erano idonee a impedire l’accesso ai dati personali trasferiti da parte delle forze dell’ordine statunitensi.

Di conseguenza, il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti tramite Google Analytics è stato considerato illecito.

Domande e risposte su Google Analytics  – 

Le risposte ai quesiti sono disponibili nell’area abbonatiPer abbonarti a www.clubdpo.com clicca qui

È possibile configurare lo strumento Google Analytics in modo tale che i dati personali non vengano trasferiti negli Stati Uniti?

È possibile configurare lo strumento Google Analytics in modo tale che non vengano raccolti dati personali?

Credo di aver configurato Google Analytics in modo tale che non vengano raccolti dati personali. Vi è un divieto se continuo a utilizzare Google Analytics?

È possibile utilizzare Google Analytics in base al consenso dei visitatori?

Pubblicato il nuovo software DPO SUITE ….. massima libertà …

Abbiamo pubblicato DPO SUITE la raccolta software per gestire ancora meglio e senza vincoli, l’attività del Data Protection Office.
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Email aziendale: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente

Il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.

Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna in violazione delle norme sulla privacy.

La società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla dipendente l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali, account che risultava però ancora attivo.
La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.

L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si era rivolta al Garante.

A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.

Numerose le violazioni contestate all’azienda: omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati, mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa, mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale. Rilevati gli illeciti, il Garante ha comminato alla Società una sanzione di 50.000 euro.

L’azienda dovrà inoltre consentire alla lavoratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi. La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo e dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

GPDPDigest – Il racconto in sintesi delle attività del Garante – Febbraio

GPDPDigest – Il racconto in sintesi delle attività del Garante – Febbraio

Kit audit privacy

Kit Audit Privacy GDPR è lo strumento per aziende e consulenti, per realizzare in maniera completa e corretta gli audit periodici sull’efficacia ed efficienza dell’applicazione del Reg. UE 2016/679.
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