Archivio mensile:febbraio 2018

Pubblicato il nuovo software Gestione Informative privacy e consensi trattamenti dati

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Gest.Info.Con è il software per gestire le informative privacy e i consensi trattamenti dati.
Il software risolve il problema di aziende e consulenti, di gestire e aggiornare le informative raccolte, in modo rapido e sicuro.

Il software permette di richiamare e ricercare in qualsiasi momento la singola informativa di ogni interessato, verificare e consultare il documento originale. Altresì permette di gestire per ogni azienda tutte le relative informative.
Gest.Info.Con è lo strumento indispensabile che consente di gestire rapidamente ogni reclamo o problematica legale relativa ai rapporti privacy tra azienda e interessati.

Il software permette di gestire un numero illimitato di aziende e di informative.

I dati possono essere esportati in formato MS Excel per ulteriori elaborazioni.

Requisiti: Windows XP, Vista, 7,8, 9,10 e versioni superiori
Licenza per 2 pc – Aggiornamenti e assistenza inclusi per 12 mesi.
Nessun canone annuale. Dal secondo anno in poi è possibile usufruire dei servizi di assistenza e aggiornamento al prezzo di 199 euro i.e./anno

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Modalità di pagamento
_ carta di credito su protocollo sicuro PayPal
_ bonifico bancario IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344 – Emil Banca intestato a Edirama di M. Rapparini – Una volta effettuato il bonifico inviare copia via fax allo 051-74.50.786 o via email a info@edirama.org Importo Iva Inclusa: 606,34 euro

Un quiz per verificare quanto sei preparato sulla Privacy europea

Sei pronto per la nuova privacy europea (Reg. UE 2016/679)?

Prova a fare questo test…..

1) Una società di ricerca personale deve avere il DPO (Data Protection Officer)?
2) Un medico che tratta i dati dei propri clienti deve avere il DPO?
3) Per un’azienda con 150 dipendenti il Registro dei trattamenti è obbligatorio?
4) Un poliambulatorio deve avere il DPO?
5) Uno studio legale deve realizzare la valutazione rischi impatti trattamenti dati?

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Le risposte corrette sono
1) SI
2) NO
3) NO
4) SI
5) SI

Pubblicato il numero 3 di Alert Privacy Europea

E’ stato inviato agli abbonati il numero 3 di Alert Privacy Europea, il servizio di aggiornamento settimanale sulle novità inerenti il Reg. Ue 2016/679.

_ Articoli approfondimento
Protezione dati personali: alcune riflessioni sulla norma UNI 11697

_ Convegni/corsi
Due nuovi convegni di approfondimento sulla privacy europea a Pordenone e a Torino

_ Offerte di lavoro
1) Bando pubblico per incarico consulenza GDPR e DPO in Comune della Toscana
2) Multinazionale settore informatico con sede a Milano ricerca Data Protection Officer
3) Importa azienda spa di Torino ricerca Data protection officer
4) Milano – Prestigioso e storico studio legale ricerca consulente legale senior esperto in ambito GDPR e DPO

_ Social network
1) Facebook e il GDPR
2) GDPR e Security: un percorso impervio… a trazione integrale

Abbonati subito ad Alert Privacy Europea – Ecco i vantaggi per te.

 

Pubblicato il numero 2 di A.P.E. – Alert Privacy Europea

E’ stato inviato agli abbonati il numero 2 di Alert Privacy Europea, il servizio di aggiornamento settimanale sulle novità inerenti il Reg. Ue 2016/679.

_ Articoli approfondimento
1) Trattamenti basati su legittimi interessi
2) Il Gdpr? Solo la punta dell’iceberg. In arrivo nuove norme
3) GDPR e cancellazione sicura dei dati
4) I partiti e i sindacati sono chiamati ad adeguarsi al Regolamento UE 679/2016?

_ Convegni/corsi
1) Roma 22 febbraio 2018 – “Il Regolamento Europeo Privacy nella gestione del credito”

_ Offerte di lavoro
1) Ente formazione ricerca DPO
2) Gruppo bancario ricerca Local Data Protection Corrispondent
3) Multinazionele ricerca Senior Consultant Privacy & Data Protection

_ Rassegna stampa
1) Da Google alle banche: cosa cambia con la nuova normativa europea sui dati personali

_ Social network
1) GDPR: il 43% delle imprese italiane non è ancora pronta
2) Per gli editori dei giornali tedeschi, rappresentati dalla federazione VDZ, l’applicazione della ePrivacy collegata al regolamento GDPR farà perdere un altro 30 per cento di ricavi pubblicitari.
3) Compiti, esperienze, collocazione, responsabilità del DPO delineati nel GDPR

 

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Regolamento UE 2016/679: piccole imprese, obblighi più leggeri

Il Regolamento europeo si applica anche alle Pmi, perchè l’applicazione non dipende dalla dimensione dell’impresa ma dalla natura dell’attività compiuta. Le attività che causano rischi elevate per i diritti e le libertà degli individui, se condotte sia da una grande impresa sia da una piccola impresa impongono l’applicazione di regole cogenti. Peraltro non tutti gli obblighi previsti dal regolamento si applicano alle Pmi.

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Per esempio le imprese con meno di 250 dipendenti non devono compilare il registro dei trattamenti, a meno che i trattamenti non siano occasionali, espongano a rischio le libertà e i diritti individuali o riguarda dati sensibili o relative a condanne penali. Allo stesso modo, le Pmi sono tenute a nominare un responsabile della protezione dei dati (Dpo) solo se il trattamento dei dati è l’attività principale e espone a rischi i diritti e le libertà personali, come nel caso di monitoraggio delle persone e trattamenti di dati sensibili o giudiziari, in quando il trattamento è effettuato su larga scala.

Il regolamento 2016/679, dunque, incide direttamente sul modello organizzativo delle aziende. Vediamo alcuni casi schedati dalla Commissione europea.

Quando si applica il regolamento. Una società è una piccola impresa occupata nel settore della formazione e svolge la sua attività online; l’impresa è stabilita fuori dall’Unione europea. I servizi sono destinati prevalentemente a favore delle facoltà di lingue spagnola e portoghese presso università dell’unione europea. La società offre consulenza gratuita a proposito di alcuni corsi universitari e gli studenti devono chiedere le credenziali di autenticazione (identificativo utente e parola chiave) per accedere al materiale conservato online. La società fornisce le credenziali previa compilazione di un formulario.

Quando non si applica il regolamento. Una società, stabilita fuori dall’Unione europea, svolge il servizio di service provider. Vengono forniti servizi internet a clienti che non si trovano nell’unione europea. I clienti possono usare i servizi quando sono in viaggio, anche all’interno dell’unione europea. Dal momento che i servizi non sono destinati specificamente a persone che si trovano in paesi dell’unione europea, la società non è assoggettata alla disciplina del Regolamento europeo.

Società paghe – Un birrificio ha molti dipendenti. L’impresa sottoscrive un contratto con una società che si occupa di paghe per il pagamento degli stipendi. Il birrificio comunica alla società di servizi quando devono essere pagati gli stipendi, quando un dipendente cessa dal servizio e ha un aumento di stipendio e fornisce tutte le altre informazioni per l’elaborazione del listino paga e per il pagamento.

La società di servizi fornisce il sistema informatico e conserva i dati dei dipendenti. Il birrificio è il titolare del trattamento e la società di paghe è responsabile del trattamento.

Joint venture – Una società offre il servizio di baby-sitter su una piattaforma internet. Contemporaneamente la società ha un contratto con un’altra impresa che permette di offrire servizi aggiuntivi, come per esempio non solo la scelta del personale addetto ma anche di affittare video giochi che il baby-sitter può portare con sé.

Entrambe le imprese sono coinvolte nella predisposizione tecnica del sito web e le due società hanno deciso di usare la piattaforma per le due finalità (servizi di cura dei bambini e noleggio video giochi) e di scambiarsi le informazioni sui propri clienti.

Le due società sono contitolari perchè non solo hanno un’intesa sull’offerta di prodotti combinati, ma hanno anche progettato e usano una comune piattaforma internet.

Subappaltatore – Un’impresa di costruzioni si avvale di un sub-fornitore per specifici interventi e fornisce a quest’ultimo gli indirizzi dei clienti e dei cantieri presso i quali si devono compiere le attività.

Il subfornitore usa i dati per mandare materiale pubblicitario. In quest’ultimo caso il su-fornitore non riveste solo il ruolo di responsabile, in quanto non sta trattando dati per conto dell’impresa di costruzioni, ma sta anche svolgendo trattamenti ulteriori per scopi propri. Quindi assume la veste di titolare del trattamento per le finalità proprie.

Cloud – Una società di vendita al dettaglio decide di conservare una copia dell’archivio dei clienti su un server cloud. A questo scopo viene sottoscritto un contratto con un provider conosciuto per i livelli di alta sicurezza, che si avvale di un sistema certificato di crittografica dei dati.

Il cloud provider è un responsabile del trattamento, dal momento che la conservazione dei dati dei clienti della società è effettuata per conto della società commerciale.

Dpo – Il Dpo è obbligatorio per:

– un ospedale che tratta una gran quantità di dati sensibili

– una società che offre servizi di sicurezza ambientale, che fa monitoraggio di centri commerciali e spazi pubblici

– una piccola società che si occupa di selezione del personale che profila i candidati.

Il Dpo non è obbligatorio per:

– singolo medico che tratta i dati dei propri clienti

– piccolo studio legale.

Violazione dei dati/1 – I dati dei dipendenti di una società tessile sono stati carpiti e acquisiti. I dati comprendono gli indirizzi, la composizione familiare, l’ammontare del salario, dati sanitari. La società deve notificare al garante l’avvenuta violazione dei dati. Dal momento che tra i dati carpiti ci sono anche dati sanitari, la società deve anche dare comunicazione dell’accaduto ai dipendenti.

Un dipendente di un ospedale copia i dati dei pazienti su un Cd e poi li pubblica in rete. L’ospedale se ne accorge qualche giorno dopo. Non appena presa conoscenza l’ospedale ha 72 ore per informare il Garante e per darne notizia ai pazienti. In questo caso è fondato il dubbio che l’ospedale abbia predisposto misure di protezione adeguate sia tecniche sia organizzative.

Se avesse messo in atto misure adeguate (come la crittografia dei dati), non ci sarebbe stata probabilità di rischio e si sarebbe potuta evitare la comunicazione ai pazienti.

Violazione dei dati/1 – Un gestore di un servizio cloud smarrisce numerosi dischi rigidi contenenti dati personali di numerosi clienti. Deve notificare a questi clienti non appena prende conoscenza del fatto.

I clienti devono notificare al garante e comunicare agli interessati in relazione all’accaduto.

Sanzioni. Una società vende online articoli casalinghi. Mediante il sito web, i consumatori possono comprare attrezzi per la cucina, tavoli, sedie e altri prodotto per la casa, fornendo gli estremi dei propri conti bancari. Il sito web subisce un attacco cibernetico e i dati bancari sono carpiti dall’attentatore.

La mancanza di misure adeguate è causa della perdita dei dati. In questa circostanza molti elementi saranno considerati dal Garante nel corso dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Il Garante dovrà valutare quanto grave sia stata la lacuna del sistema di sicurezza, per quanto tempo è durata l’esposizione a rischio, se sono state effettuate prove per prevenire un attacco. Altri profili riguardano il numero dei clienti i cui dati sono stati rubati o carpiti e quali tipi di dati sono stati violati.

Una società vende online abiti su misura. Per rendere mirati i servizi alla clientela, si chiede ai clienti di fornire informazioni sulla taglia, colori preferiti, metodo di pagamento, nomi e indirizzi per la consegna dei prodotti acquistati.

In più la società chiede dati sulle opinioni politiche. Peraltro le opinioni politiche non sono necessari per cucire e consegnare un vestito. E, quindi, non si possono né raccogliere né usare.

Vip obbligatoria – Una banca classifica i propri clienti in un archivio sulla valutazione del merito creditizio; un ospedale elabora un archivio informatico con i dati sanitari dei pazienti; una società di trasporti installa video camera a bordo dei mezzi. Sono casi in cui è obbligatoria la Valutazione di impatto privacy.

Vip non obbligatoria – Un dottore che tratta dati dei suoi pazienti nel suo ambulatorio: il numero dei pazienti è limitato non c’è trattamento su larga scala: non ha l’obbligo di redigere la Valutazione di impatto privacy.

Non serve il consenso – Nelle verifiche di al Regolamento Ue l’impresa constata che i consensi già e raccolti in passato sono conformi ai requisiti adeguamento del regolamento europeo. A questa condizione non si deve chiedere agli interessati di confermare il consenso entro maggio 2018.

Obbligo di nuovo consenso – Una società ha acquisito i consensi dei clienti un po’ di anni fa usando il sistema di caselle già contrassegnate online.

Questo metodo di raccolta del consenso non è valido ai sensi del regolamento Ue 2016/679 e, quindi, la società deve raccogliere un nuovo consenso se vuole proseguire i trattamenti.

Import/export – Una piccola società di pubblicità intende espandere la sua attività dalla Francia alla Germania. Prima del regolamento Ue 2016/679 i trattamenti dei dati sono assoggettati a distinte discipline normative e questo implica che bisogna adeguarsi ai diversi ordinamenti. Ciò significa anche un aggravio di costi: per ottenere pareri legali, per adeguare i modelli organizzativi e per pagare costi amministrativi. Questi costi possono compensare gli utili attesi dall’ingresso della società in un nuovo mercato.

Grazie al regolamento europeo, invece, l’impresa che vuole esercitare la propria attività in un altro mercato europeo potrà fare i conti con la medesima disciplina normativa, senza sopportare costi addizionali in consulenza legale; si consideri anche che è stato abrogato l’adempimento della notificazione al Garante del trattamento dei dati personali.

Fonte: Italia Oggi del 29 gennaio 2018 – Federprivacy

Diritto all’oblio: cittadini italiani tutelati anche al di fuori dei confini europei

Diritto all’oblio: cittadini italiani tutelati anche al di fuori dei confini europei
Google dovrà cancellare gli url anche dai risultati di ricerca nelle versioni extraeuropee

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Il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano da tutti i risultati della ricerca, sia nelle versioni europee del motore, sia in quelle extraeuropee. Google dovrà inoltre estendere l’attività di rimozione anche agli url già deindicizzati nella versione europea.

E’ quanto ha stabilito il Garante privacy per assicurare tutela effettiva ad un cittadino italiano residente negli Stati Uniti [doc. web n. 7465315]. L’interessato chiedeva la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Negli scritti erano riportate anche informazioni ritenute false sul suo stato di salute e su gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario. Il ricorrente auspicava una deindicizzazione del suo nominativo da tutti i siti, anche extraeuropei, in cui era presente, lamentando peraltro la circostanza che, non appena un url veniva rimosso, subito ne venivano generati altri con contenuti di analogo tenore.

Nel decidere a favore della deindicizzazione il Garante ha ritenuto che la “perdurante reperibilità” sul web di contenuti non corretti e inesatti avesse un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente. Un effetto dovuto anche alla diffusione di dati sulla salute non in linea con quanto disposto dal  Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain. Nelle Linee guida i Garanti europei individuano in particolare proprio nel trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto/dovere all’informazione a causa del suo maggiore impatto sulla vita privata, rispetto ai dati personali “comuni”.

Ai fini del bilanciamento, inoltre, i Garanti Ue ritengono che debba essere presa in considerazione anche la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione precisando che  nel caso in cui si tratti di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli”, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”, soprattutto “se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata.” 

Fonte: Garante Privacy