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Alert_privacy – Le novità della settimana sulla privacy

Questa settimana ti segnaliamo queste novità accessibili agli abbonati ad Alert Privacy

Cassazione – Un’interessante sentenza della Cassazione relativa a una vertenza tra una banca e un dipendente che richiedeva l’accesso ai propri dati valutativi.
Come fare – Questa settimana ti spieghiamo come gestire i dati delle risorse umane: utili consigli operativi per evitare di commettere errori e ricevere sanzioni
Convegni – I convegni privacy dal 14 al 18 gennaio
Offerte di lavoro per consulenti e DPO – Le nuove opportunità professionali per consulenti e DPO
Documenti scaricabili
– modello registro trattamenti del responsabile / sub-responsabili

 

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inerenti il nuovo Regolamento europeo 2016/679

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Facebook, foto di minori sui social solo con il consenso di entrambi i genitori

Per pubblicare sui social network gli scatti dei figli minorenni serve il consenso di entrambi i genitori perché “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi”. È questa la motivazione con cui un giudice del Tribunale di Mantova ha stabilito che entrambi i coniugi devono essere d’accordo prima di caricare in rete le foto dei figli, altrimenti dovranno essere rimosse.
“Ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini” scrive il giudice Mauro Bernardi, che rileva anche il pericolo che qualcuno “con procedimenti di fotomontaggio”, ne tragga “materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati”.
La sentenza è arrivata dopo la denuncia di un padre che, nel processo per la separazione, aveva richiesto la revisione dell’accordo sull’affido dei bambini e la loro residenza con la madre dopo che, nonostante il suo parere contrario, questa aveva pubblicato in rete le foto dei loro figli, uno di un anno e mezzo e l’altro di tre anni e mezzo.
Il giudice ha imposto la rimozione delle foto, richiamandosi all’articolo 10 del codice civile sulla tutela dell’immagine, ad alcuni articoli del decreto legislativo 196 del 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sulla convenzione di New York, ratificata dall’Italia nel 1991, sulla tutela dei minori e sul regolamento dell’Unione Europea del 2016 che entrerà in vigore l’anno prossimo.
Fonte: Il Fatto Quotidiano

Un post su Facebook non è mai per i soli “amici”

Un post su Facebook non è mai veramente riservato ai soli “amici”, anche se è pubblicato in un profilo “chiuso”. Se poi si “postano” informazioni su minori l’attenzione deve essere massima. Il principio è stato affermato dal Garante privacy in un provvedimento [doc. web n. 6163649] con il quale ha ordinato a una donna la rimozione dalla propria pagina Facebook di due sentenze, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minorenne.

L’Autorità – intervenuta  su segnalazione dell’ex marito che lamentava una violazione del diritto alla riservatezza della figlia – ha ritenuto che la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in questione fosse incompatibile con quanto stabilito dal Codice privacy. Il Codice vieta infatti la pubblicazione “con qualsiasi mezzo” di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia. Secondo il Garante, poi, l’estrema pervasività della divulgazione su Internet aggrava notevolmente la violazione di diritti della persona, in questo caso per giunta minore di età. Non può essere provata infatti, sempre secondo il Garante, la persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di “amici”, perché il profilo è facilmente modificabile, da “chiuso” ad “aperto”, in ogni momento da parte dell’utente. Vi è, inoltre, la possibilità che un “amico” condivida il post con le sentenze sulla propria pagina, rendendolo visibile ad altri iscritti, determinando così una possibile conoscibilità “dinamica”, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook.

Nel disporre la rimozione, l’Autorità ha sottolineato infine, che le sentenze consentono di rendere identificabile la bambina nella cerchia di persone che condividono le informazioni “postate” dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola.