E’ disponibile Kit Aggiornamento Covid-19 Green Pass per realizzare l’aggiornamento documentale entro il 15 ottobre così come previsto dal DL 127/2021.
Il Kit è costituito da: _ Check list verifica adempimenti richiesti dal DL 127/2021 e dal Reg. Ue 2016/679 _ Modello di delega di funzione per il Responsabile della verifica _ Informativa trattamento dati personali Green Pass _ Procedura ad uso personale interno ed esterno per verifica Green Pass.
Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.
In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.
Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.
A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.
È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.
Il percorso prevede due fasi 1) Formazione on line con la consultazione del materiale didattico (c.a. 2 ore apprendimento) 2) Esame on line finale con 20 domande a risposta SI/NO, superato il quale si riceve l’Attestazione Esperto Privacy Covid-19 con relativo attestato numerato, e iscrizione nell’elenco online Esperti Privacy Covid-19
A chi è rivolta: consulenti privacy e DPO, Titolari trattamenti dati
Vantaggi _ dimostrare le proprie competenze privacy in ambito gestione Covid-19 _ dimostrare il proprio aggiornamento professionale continuo
Approvato da ADPOE – Associazione Data Protection Officer Europei www.adpoe.eu
FAQ 1) In quanto tempo viene attivato l’accesso al percorso di attestazione? Entro 24 ore dal pagamento l’utente riceve i codici di accesso all’erea elearning dove potrà consultare il materiale didattico e una volta raggiunte le 2 ore di consultazione, accedere all’esame on line
2) Da chi è riconosciuta l’Attestazione Esperto Privacy Covid-19? L’attestato rilasciato certifica il percorso formativo e l’avere superato l’esame di valutazione. E’ un certificato ordinario di formazione, pertanto è un documento che attesta le relative competenze.
3) Se non supero l’esame, posso ripeterlo? Sì, puoi ripetere l’esame finale due volte
4) L’iscrizione all’elenco Esperti Privacy Covid-19 ha una scadenza? No, la visibilità in tale elenco non ha scadenza
Lo dice il garante della privacy in risposta ad alcune FAQ relative al trattamento dei dati personali di vaccinazione Covid-19 dei dipendenti di imprese, enti e amministrazioni pubbliche.
Il trattamento di questi dati costituisce un illecito.
In pratica il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Il datore di lavoro può solo acquisire, i giudizi di idoneitàalla mansione specifica redatti dal medico competente (che potrà invece verificare nella propria anamnesi se il lavoratore risulti o meno vaccinato).
1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
L’ICO ha definito i passaggi chiave che le organizzazioni devono considerare, riguardo all’uso delle informazioni personali, in regime di COVID 19. Ecco l’elenco completo. Raccogli e utilizza solo ciò che è necessario
Per aiutarti a decidere se la raccolta e l’utilizzo dei dati sulla salute delle persone sono necessari per proteggere il tuo personale, dovresti porti alcune domande:
In che modo la raccolta di informazioni personali riferite a COVID 19 aiuterà a mantenere sicuro il posto di lavoro? Hai davvero bisogno di tali informazioni? Il test sanitario che stai prendendo in considerazione ti aiuterà effettivamente a rendere l’ambiente più sicuro? Potresti ottenere lo stesso risultato senza raccogliere informazioni personali? Se puoi dimostrare che il tuo approccio è ragionevole, equo e proporzionato alle circostanze, è improbabile che sollevi preoccupazioni sulla protezione dei dati.
Quando raccolgono informazioni personali, inclusi i sintomi COVID-19 delle persone o qualsiasi risultato di test correlato, le organizzazioni dovrebbero raccogliere solo le informazioni necessarie per implementare le loro misure in modo appropriato ed efficace.
Non raccogliere dati personali di cui non hai bisogno.
Alcune informazioni devono essere conservate solo momentaneamente e non è necessario creare una registrazione ed archiviazione permanente.
Sii chiaro, aperto e onesto con il personale, circa le modalità di trattamento dei suoi dati
Alcune persone potrebbero essere interessate da alcune delle misure che intendi attuare. Ad esempio, il personale potrebbe non essere in grado di lavorare. Devi essere consapevole di questo e assicurarti di dire alle persone come e perché desideri utilizzare le loro informazioni personali, comprese quali saranno le implicazioni per loro.
Dovresti anche far sapere ai dipendenti con chi condividerai le loro informazioni e per quanto tempo intendi conservarle. Puoi farlo tramite un’informativa sulla privacy chiara e accessibile.
Se stai prendendo decisioni sul tuo personale, in base alle informazioni sulla salute che raccogli, devi assicurarti che il tuo approccio sia equo.
Pensa attentamente agli eventuali danni che i dipendenti potrebbero subire a causa della tua politica e assicurati il tuo approccio non causi alcun tipo di discriminazione.
Proteggi le informazioni personali
Tutti i dati personali in tuo possesso devono essere conservati in modo sicuro e conservati solo per il tempo necessario.
È inoltre buona norma disporre di una politica di conservazione, che stabilisca quando e come le informazioni personali devono essere riviste, eliminate o rese anonime.
Se hai deciso di implementare il controllo o il test dei sintomi, ci sono requisiti aggiuntivi che devi seguire. Questi includono l’identificazione di una base legale per l’utilizzo delle informazioni raccolte e, se si elaborano dati sanitari su larga scala, lo sviluppo di una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (art. 35 GDPR). Questi passaggi garantiscono il rispetto della legge sulla protezione dei dati.
Supporta il diritto di accesso
Come per qualsiasi raccolta di dati, le organizzazioni devono informare le persone sui loro diritti, in relazione ai loro dati personali, come il diritto di accesso o rettifica.
Il personale deve avere la possibilità di esercitare tali diritti, se lo desidera, e di discutere eventuali problemi con le organizzazioni.
Un approccio equo alla gestione dei dati delle persone, trasparente nel suo scopo e conforme alla legge sulla protezione dei dati, guadagnerà la fiducia di colleghi e comunità in questo momento eccezionale
Sono stati aggiornati i corsi on line Esperto DPO e Aggiornamento Annuale DPO, con nuovi contenuti inerenti la gestione dei dati personali in ambito emergenza sanitaria Coronavirus.