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FAQ: Organismo di vigilanza 231 e DPO sono ruoli compatibili?

FAQ: Organismo di vigilanza 231 e DPO sono ruoli compatibili?

L’associare la  figura dell’ Organismo di vigilanza 231 a quella del Data Protection Officer (DPO) è un dibattito che spesso si ritrova in molte aziende.

Vediamo di fare chiarezza una volta per tutte! 

L’ODV, ha il ruolo di controllare e vigilare sul funzionamento e sull’applicazione corretta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’azienda (art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001)Il D.Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni riguardo la composizione dell’ODV  (monocratico o collegiale) e su eventuali  incompatibilità dei suoi componenti.
Su tale argomento si limita a specificare, sempre all’art. 6 ma comma 1 lett. b) che deve avere “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” i quali garantiscano una vigilanza effettiva.


Gli strumenti per gestire l’attività dell’organismo di vigilanza

La figura di  Data Protection Officer, è stata introdotta dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), e ha il compito di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento sugli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di sorvegliare l’osservanza della normativa applicabile e delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati.

L’art. 39 del Reg Ue 2016/679 sottolinea come il DPO si deve occupare di responsabilizzare, sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti; di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; di cooperare con l’autorità di controllo e di fungere da punto di contatto per essa (art. 39 GDPR).Il tutto in piena indipendenza e autonomia (considerando 97 del Reg. Ue 2016/679), riferendo soltanto all’alta direzione.

Quindi gli elementi comuni del DPO e dell’Organismo di vigilanza sono:
_ autonomia
_ indipendenza
_ attività di supervisione e controllo nei loro ambiti

La domanda è quindi: può la medesima figura occupare contemporaneamente il ruolo di DPO e di Membro Organismo di vigilanza?


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Dal punto di vista normativa non vi è alcun divieto! Vi sono però due elementi da considerare.

1) Competenze specifiche
Al DPO sono richieste specifiche competenze in ambito privacy e data protection. Il membro dell’organismo di vigilanza deve possedere competenze diverse, più gestionali e pluri-settoriali (es. tecniche e giuridiche).

2) Conflitto d’interessi del DPO
Come emerge dalle linee guida del WP29 (WP 243 rev.01),  il DPO può ricoprire altre funzioni all’interno dell’organizzazione purchè queste non diano luogo a conflitti di interesse. Ovvero il DPO non può ricoprire posizioni che comportino la determinazione di finalità e modalità di trattamento di dati personali.
Il Garante ha  poi indicato nelle FAQ disponibili sul sito del Garante stesso, che il DPO non può ricoprire ruoli manageriali e direzionali, ruoli assimilabili per chi scrive anche all’Organismo di vigilanza 231.

Pertanto non è consigliabili fare ricoprire il ruolo di DPO e di membro organismo di vigilanza al medesimo soggetto.

Autore: Dr.  Matteo Rapparini
CEO Edirama – Bologna
www.edirama.org
www.consulenza231.org
www.consulenzaprivacy.org
www.alert231.it
www.clubdpo.com
Presidente Associazione Data Protection Europei
www.adpoe.eu

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Privacy, a sei mesi dal Gdpr la situazione si sta assestando

Il peggio sembra essere passato, anche se rimangono aperti alcuni problemi come la costante formazione che deve essere erogata alle molte funzioni che, volenti o nolenti, debbono interloquire con il responsabile aziendale della protezione dei dati personali, o Data protection officer (Dpo).

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Privacy, su multe e ispezioni il Governo va incontro alle aziende

Il GDPR, il regolamento per il rispetto della privacy, in versione italiana dà un po’ di respiro alle aziende, che ora sono molto in affanno nel cercare di rispettare le nuove regole europee sulla privacy. Il Governo infatti ha deciso per un periodo di grazia delle attività di ispezione del Garante e possibili esenzioni per le PMI.

Ci sono queste tra le novità che si leggono nel testo che il Consiglio dei Ministri ha approvato e pronto per l’approvazione. Si tratta del decreto di adeguamento della normativa italiana al Regolamento privacy noto appunto come GDPR. Le regole europee sono scattate in Italia, come nel resto della Ue, il 26 maggio ma si aspettava un decreto italiano che le “personalizzasse” per la nostra situazione. Il testo non è ancora pubblico, ma a quanto risulta vi si legge tra l’altro un periodo di “grazia “ di 8 mesi per la piena applicazione dell’attività ispettiva del garante privacy. Inoltre, le piccole e medie imprese potranno essere oggetto di provvedimenti di esenzione del Garante Privacy.

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Privacy, sospese le ispezioni a imprese e P.a. per 8 mesi

Ingresso soft nella privacy europea. Prevista gradualità dell’attività ispettiva sull’adeguamento delle imprese e delle p.a. al Regolamento Ue sulla protezione dei dati 2016/679 (noto come Gdpr), operativo dal 25 maggio 2018. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativo di armonizzazione della disciplina della privacy italiana al Regolamento Ue, approvato ieri dal Consiglio dei ministri in via definitiva. Ci dovrebbe essere, secondo il testo in entrata, un periodo, che dovrebbe essere di otto mesi, per l’attuazione a pieno regime dei poteri di indagine affidati al Garante per la protezione dei dati personali. D’altra parte in questa direzione convergevano sia le indicazioni dei pareri delle commissioni parlamentari (si vedano i documenti dell’atto non legislativo n. 22 di Camera e Senato), sia alcuni indirizzi espressi da Antonello Soro, presidente dell’Autorità Garante, nella sua relazione al Parlamento per l’anno 2017. La gradualità dell’attività ispettiva è stata anche indicata come strada da seguire da un provvedimento dello stesso Garante della privacy del 22 febbraio 2018, e ora l’impostazione più ragionevole pare avere trovato l’avallo in sede di legislazione delegata.

Fonte: Italia Oggi

Pubblicato Kit formazione privacy europea

Kit formazione privacy europea è lo strumento per chi deve realizzare corsi, convegni, incontri di formazione sul nuovo Reg. Ue privacy 2016/679.
Il Kit fornisce tutti gli strumenti già pronti per realizzare l’attività formativa di base

_ corso di formazione sul nuovo reg. UE 2016/679 costituito da 46 slide in PowerPoint personalizzabili (scarica estratto). Gli argomenti riguardano gli aspetti innovativi e pratici del Reg. Ue 2016/679
_ test di valutazione per l’attivita’ di verifica finale dei corsi
_ modulistica in formato MS Word costituita da: modello registro presenze, questionario valutazione finale corso, modello di attestato.
_ software Formazione Doc per gestire l’attività di formazione
Il software consente di:
_ registrare per ogni corsista i corsi frequentati, il curriculum, le esigenze formative, la valutazione annuale
_ calcolare le ore o i crediti formativi residui per ogni corsista
_ individuare per ogni corsista i corsi per i quali non e’ stata ancora raggiunto il credito formativo predefinito
_ individuare le scadenze dei corsi
_ individuare le scadenze di formazione dei singoli corsisti
_ stampare organigramma
_ stampare per ogni corsista i corsi a cui ha partecipato
_ Importare da MS Excel o MS Access le anagrafiche dei corsisti e dei corsi
_ realizzare il check-up formazione, che consente di individuare quali siano gli obblighi formativi non rispettati, con i relativi consigli operativi per mettere a norma l’azienda! – Novita’

A chi è rivolto
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IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344 – Emil Banca intestato a Edirama di M. Rapparini – Una volta effettuato il bonifico inviare copia via email a ediramaweb@gmail.com e ricevi entro 24 ore il link per il download

Privacy, data protection officer incompatibile con il manager IT

Una delle novità introdotte dal nuovo regolamento UE 2016/679, è quella relativa al data protection officer (dpo). Anche se prima la direttiva 95/46/CE non obbligava imprese ed enti a designare questa figura, in realtà essa esisteva già da diversi anni in numerosi Stati membri dell’UE, tra i quali la Germania, dove tuttora il Federal Data Protection Act la impone ad esempio alle aziende che hanno almeno 10 persone che sono coinvolte nel trattamento automatizzato di dati personali.

E proprio in Germania, di recente il Garante per la privacy bavarese ha multato una società che aveva designato il proprio IT manager come data protection officer, e questo nonostante la normativa prevedesse la possibilità di nominare sia un dipendente che un professionista esterno.

Perché allora la società è stata sanzionata? il motivo per cui è scattata la sanzione non interessa solo le aziende tedesche ma tutte quelle dell’intera UE che ricadono nell’obbligo di dotarsi del cosiddetto privacy officer: se è vero che la contestazione sollevata dall’Autorità bavarese si basa sul Federal Data Protection Act, d’altra parte essa poggia sul principio dettato dall’articolo 38 del nuovo Regolamento Europeo, che dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e che riguardo la posizione del data protection officer richiede che il titolare del trattamento “si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto d’interessi”.

Nonostante sia consentito al dpo di svolgere anche altre mansioni, queste non devono però risultare incompatibili con la stessa posizione di data protection officer, che in casi come quello preso in esame dal Garante tedesco avrebbe dovuto in pratica controllare se stesso, verificando se le proprie attività di IT manager erano conformi alla normativa in materia di protezione di dati personali, e una forma di auto-monitoraggio contrasta con l’assenza di conflitti d’interessi e l’indipendenza richiesti al soggetto che svolge questo ruolo.

Poiché i compiti del data protection officer comportano obblighi di controllo che generalmente sono prerogativa delle autorità, l’indipendenza di questo è un aspetto fondamentale, e come il conflitto d’interessi è stato rilevato in relazione alla sua funzione parallela di IT manager, ciò non esclude che lo stesso problema possa presentarsi anche in casi in cui l’intenzione del management sia quella di individuare il dpo tra dipendenti che sono già a capo di altri reparti significativamente implicati nel trattamento dei dati personali, come possono esserlo le risorse umane e l’amministrazione del personale, l’ufficio legale, o anche la direzione marketing.

A tal proposito, le Linee Guida WP 243 adottate il 13 dicembre dal Working Party articolo 29,  hanno sottolineato che, seppure sia permesso al data protection officer di svolgere allo stesso tempo altre funzioni, l’organizzazione deve garantire che “tali compiti e doveri non diano luogo ad un conflitto di interessi”, e ciò comporta che di caso in caso debba essere preventivamente accertato che la persona scelta per essere nominata DPO non ricopra funzioni in cui essa concorra a determinare le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.

Per tale ragione, le linee guida dettate dal Working Party 29 evidenziano che, a seconda delle attività, delle dimensioni e della struttura dell’organizzazione, per i titolari del trattamento che si apprestano a designare il data protection officer, può essere buona pratica identificare le posizioni incompatibili con la funzione di dpo, stabilire delle regole interne per evitare situazioni di conflitto d’interesse, sensibilizzare il tema fornendo una spiegazione generale su questo requisito, dichiarare specificamente che il proprio dpo non ha alcun conflitto per quanto riguarda questa funzione, e precisare che per ricoprire tale ruolo è indispensabile evitare qualsiasi forma di conflitto d’interessi.

Non è ancora noto a quanto ammonti la sanzione comminata alla società tedesca che aveva nominato il proprio IT manager come data protection officer, tuttavia quella del conflitto d’interessi con il nuovo Regolamento Europeo è una questione di primaria importanza che aziende pubbliche e private devono valutare attentamente per evitare violazioni che in questi casi potrebbero comportare multe fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale annuo.

Fonte:
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45003_privacy-data-protection-officer-incompatibile-con-il-manager-it.htm