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FAQ: Organismo di vigilanza 231 e DPO sono ruoli compatibili?

FAQ: Organismo di vigilanza 231 e DPO sono ruoli compatibili?

L’associare la  figura dell’ Organismo di vigilanza 231 a quella del Data Protection Officer (DPO) è un dibattito che spesso si ritrova in molte aziende.

Vediamo di fare chiarezza una volta per tutte! 

L’ODV, ha il ruolo di controllare e vigilare sul funzionamento e sull’applicazione corretta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’azienda (art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001)Il D.Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni riguardo la composizione dell’ODV  (monocratico o collegiale) e su eventuali  incompatibilità dei suoi componenti.
Su tale argomento si limita a specificare, sempre all’art. 6 ma comma 1 lett. b) che deve avere “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” i quali garantiscano una vigilanza effettiva.


Gli strumenti per gestire l’attività dell’organismo di vigilanza

La figura di  Data Protection Officer, è stata introdotta dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), e ha il compito di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento sugli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di sorvegliare l’osservanza della normativa applicabile e delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati.

L’art. 39 del Reg Ue 2016/679 sottolinea come il DPO si deve occupare di responsabilizzare, sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti; di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; di cooperare con l’autorità di controllo e di fungere da punto di contatto per essa (art. 39 GDPR).Il tutto in piena indipendenza e autonomia (considerando 97 del Reg. Ue 2016/679), riferendo soltanto all’alta direzione.

Quindi gli elementi comuni del DPO e dell’Organismo di vigilanza sono:
_ autonomia
_ indipendenza
_ attività di supervisione e controllo nei loro ambiti

La domanda è quindi: può la medesima figura occupare contemporaneamente il ruolo di DPO e di Membro Organismo di vigilanza?


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Dal punto di vista normativa non vi è alcun divieto! Vi sono però due elementi da considerare.

1) Competenze specifiche
Al DPO sono richieste specifiche competenze in ambito privacy e data protection. Il membro dell’organismo di vigilanza deve possedere competenze diverse, più gestionali e pluri-settoriali (es. tecniche e giuridiche).

2) Conflitto d’interessi del DPO
Come emerge dalle linee guida del WP29 (WP 243 rev.01),  il DPO può ricoprire altre funzioni all’interno dell’organizzazione purchè queste non diano luogo a conflitti di interesse. Ovvero il DPO non può ricoprire posizioni che comportino la determinazione di finalità e modalità di trattamento di dati personali.
Il Garante ha  poi indicato nelle FAQ disponibili sul sito del Garante stesso, che il DPO non può ricoprire ruoli manageriali e direzionali, ruoli assimilabili per chi scrive anche all’Organismo di vigilanza 231.

Pertanto non è consigliabili fare ricoprire il ruolo di DPO e di membro organismo di vigilanza al medesimo soggetto.

Autore: Dr.  Matteo Rapparini
CEO Edirama – Bologna
www.edirama.org
www.consulenza231.org
www.consulenzaprivacy.org
www.alert231.it
www.clubdpo.com
Presidente Associazione Data Protection Europei
www.adpoe.eu

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Lavoro, “timbrare” con la app: ok, ma solo con adeguate garanzie
Due società appartenenti a un gruppo che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a tempo determinato potranno chiedere ai propri dipendenti – impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente attività “fuori sede” – di installare una app sugli smartphone di loro proprietà,  ai fini della rilevazione di inizio e fine dell’attività lavorativa. Chi non intende scaricare la app potrà continuare a entrare e uscire dal posto di lavoro impiegando i sistemi tradizionali in uso. Lo ha stabilito il Garante privacy [doc. web n. 5497522] che ha accolto, in applicazione della disciplina sul cosiddetto “bilanciamento di interessi”, un’istanza di verifica preliminare presentata dalle due società e ha dettato una serie di misure a tutela dei lavoratori.

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Dialisi e trapianti, Garante: sì al Registro del Veneto
Parere favorevole del Garante privacy [doc. web n. 5497118] sul regolamento della regione Veneto che disciplina il funzionamento del Registro dialisi e trapianti.  Il Registro,  istituito presso l’Azienda Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, si articola in due sezioni: una dedicata ai casi di malattia renale cronica in dialisi e/o trapianto e di nefropatia diagnosticata con biopsia renale e un’altra relativa ai casi di sindrome nefrosica pediatrica. Il regolamento individua i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite, i soggetti che possono avere accesso al Registro, i dati che possono conoscere e le misure di sicurezza

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E’ dedicata alle nuove prospettive per la privacy  la 38ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati che si terrà dal 17 al 20 ottobre a Marrakech. Alla Conferenza, che vedrà la partecipazione di oltre cento Autorità di garanzia provenienti dai  cinque continenti, sarà presente anche il Garante italiano