Regolamento europeo: le linee di indirizzo del Garante privacy per gli RPD

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Regolamento europeo: le linee di indirizzo del Garante privacy per gli RPD

Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati nella Pa? Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere? Quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi? Come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti?

A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la privacy con un documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (Rpd) in ambito pubblico, da oggi sul sito http://www.gpdp.it.

L’esigenza di fornire chiarimenti si è resa necessaria perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Ue, si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico.

Il Rpd costituisce un riferimento essenziale per garantire un corretto approccio al trattamento dei dati, soprattutto ora che le Pa sono sempre più sollecitate dalla sfida della “trasformazione digitale”.

Un Rpd esperto e competente, in grado di svolgere i propri compiti con autonomia di giudizio e indipendenza, rappresenta infatti, anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, una risorsa fondamentale per le amministrazioni e un valido punto di contatto per l’Autorità.

Il documento di indirizzo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione.

Oltre al documento rivolto alla Pa, il Garante è intervenuto aggiornando le Faq riguardanti il settore privato. Anche in questo ambito il Rdp, pur presentando sensibili differenze rispetto al mondo delle pubbliche amministrazioni, svolge un ruolo fondamentale. Si tratta infatti di una figura chiamata ad assolvere funzioni di supporto, di controllo, consultive e formative, che deve essere adeguatamente coinvolta in tutte le attività che riguardano la protezione dei dati in azienda.

Anche le Faq aggiornate sono disponibili da oggi sul sito dell’Autorità.

Newsletter del Garante Privacy N. 476 del 27/4/2021

• Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre call center
• Direct marketing, Garante: il diritto di opposizione degli utenti va rispettato
• Oblio: no alla cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano
• Cronaca, Garante: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori

https://edirama.org/prodotto/modello-report-relazione-annuale-del-dpo-alla-direzione-aziendale/

Come gestire correttamente un data breach con il nuovo software valutazione severità data breach privacy

E’ stato pubblicato il software Valutazione severità Data Breach

Software valutazione severità Data Breach consente di valutare la gravità di un data breach, utilizzando la metodologia e l’algoritmo dell’ Enisa – l’agenzia europea per la sicurezza delle informazioni.
Senza questa valutazione è molto difficile per il titolare decidere se procedere o meno alla notifica al Garante e agli interessati.

Valutare la severità di un data breach è il primo passo da compiere prima di effettuare la notifica della violazione dei dati, un obbligo generale introdotto dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”).

La notifica all’Autorità Garante va effettuata sempre, tranne il caso in cui è improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Se invece il rischio non soltanto è probabile ma anche elevato, la notifica deve essere fatta anche ai singoli interessati.

Accedi alla video demo dal seguente link

Due nuove opportunità professionali per DPO

Pubblicati su www.preventivo.info 2 nuovi bandi pubblici per incarico DPO:

1) Importo compenso: 360.000 euro – Area: Lombardia – Scadenza: 23/4/2021

2) Importo compenso: 4.000 euro – Area: Sicilia – Scadenza: 20/4/2021

Attestazione Esperto Privacy Covid-19

Attestazione Esperto Privacy Covid-19 è l’attestazione per dimostrare le proprie competenze professionali in ambito privacy relative al Covid-19.

Il percorso prevede due fasi
1) Formazione on line con la consultazione del materiale didattico (c.a. 2 ore apprendimento)
2) Esame on line finale con 20 domande a risposta SI/NO, superato il quale si riceve l’Attestazione Esperto Privacy Covid-19 con relativo attestato numerato, e iscrizione nell’elenco online  Esperti Privacy Covid-19

A chi è rivolta: consulenti privacy e DPO, Titolari trattamenti dati

Vantaggi
_ dimostrare le proprie competenze privacy in ambito gestione Covid-19
_ dimostrare il proprio aggiornamento professionale continuo

Approvato da ADPOE – Associazione Data Protection Officer Europei www.adpoe.eu

FAQ
1) In quanto tempo viene attivato l’accesso al percorso di attestazione?
Entro 24 ore dal pagamento l’utente riceve i codici di accesso all’erea elearning dove potrà consultare il materiale didattico e una volta raggiunte le 2 ore di consultazione, accedere all’esame on line

2) Da chi è riconosciuta l’Attestazione  Esperto Privacy Covid-19?
L’attestato rilasciato certifica il percorso formativo e l’avere superato l’esame di valutazione. E’ un certificato ordinario di formazione, pertanto è un documento che attesta le relative competenze.

3) Se non supero l’esame, posso ripeterlo?
Sì, puoi ripetere l’esame finale due volte

4) L’iscrizione all’elenco Esperti Privacy Covid-19 ha una scadenza?
No, la visibilità in tale elenco non ha scadenza