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Data breach: le istruzioni dei Garanti privacy Ue per gestire le violazioni di dati

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Come procedere in caso di attacchi ransomware, di esfiltrazione di dati, di perdita o furto di dispositivi e documenti cartacei? A questa e ad altre domande rispondono le linee guida, adottate dall’Edpb (Comitato europeo per la protezione dei dati), per aiutare imprese e pubblica amministrazione ad affrontare correttamente le violazioni dei dati e definire i processi di gestione del rischio.

Le “Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification“, approvate nella riunione plenaria del 14 gennaio scorso, si basano sull’analisi dei casi più significativi di violazione dei dati – affrontati dai Garanti privacy nazionali, incluso quello italiano – subiti da banche, ospedali, medie imprese, municipalità, società che offrono servizi online di vario genere.

Sul documento l’Edpb ha avviato una consultazione pubblica per un periodo di sei settimane (fino al 2 marzo 2021).

Le linee guida presentano, per ciascuna casistica, esempi di buone o cattive pratiche, raccomandano modalità di identificazione e valutazione dei rischi (evidenziando i fattori che meritano particolare considerazione), indicano in quali casi chi tratta i dati deve notificare la violazione all’Autorità Garante e, se necessario, informare le persone coinvolte.

Tra le mancanze più frequenti ricordati dalle Linee guida vi è, ad esempio, l’omessa cifratura dei dati che consente a chi li acquisisce in maniera fraudolenta di consultare informazioni riservate. Potrebbe facilitare violazioni anche la non corretta gestione dell’autenticazione degli utenti a siti web, magari a causa dell’utilizzo di password deboli o conservate in chiaro. Nel settore bancario, potrebbe causare enormi danni l’impiego di identificativi di sessione all’interno degli indirizzi web degli utenti, informazioni che facilitano l’accesso illecito a contenuti che dovrebbero rimanere protetti. Drammatiche potrebbero essere le conseguenze di un attacco ransomware (un virus informatico che rende inservibili i dati fino al pagamento di un eventuale riscatto) ai referti e ad altri documenti dei pazienti di un ospedale, a meno che la struttura sanitaria non abbia provveduto a effettuare un backup separato dei dati. Non bisogna sottovalutare anche i problemi che può causare una semplice e-mail spedita ai destinatari sbagliati.

Il testo, che integra e aggiorna gli orientamenti già forniti negli anni passati dal Gruppo “Articolo 29”, proprio per offrire un contributo concreto a imprese e Pa, analizza anche le misure adottate dai titolari del trattamento, prima di aver subito un data

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Data Breach: il Garante lancia un nuovo servizio online per semplificare gli adempimenti

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E’ operativo da oggi il nuovo servizio del Garante (https://servizi.gpdp.it/databreach/s/) per supportare i titolari del trattamento negli adempimenti previsti in caso di Data Breach (violazioni dei dati personali).

Da qui gli utenti potranno accedere al modello di notifica al Garante e alla procedura di auto-valutazione (self assessment) che aiuta il titolare nell’assolvimento degli obblighi in materia di Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo e di Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

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App IO: approfondimento sulla privacy e conservazione dei dati personali

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PagoPA S.p.A. opera nella ferma convinzione che la privacy dei cittadini sia un valore irrinunciabile e un elemento essenziale della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Proprio per questo, tutti i nostri progetti sono attentamente verificati dal nostro team di esperti privacy. Tra questi, anche l’App IO è stata analizzata nei minimi dettagli per assicurare il pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) ai propri utenti.

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Per quanto riguarda il programma Cashback, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (DM n.156/2020), su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo, ha disciplinato nel dettaglio le modalità di trattamento dei dati raccolti tramite il programma. Inoltre, il Garante ha approvato la valutazione di impatto (DPIA) che è stata predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto titolare del programma, con la collaborazione di PagoPA S.p.A., e che descrive tutti i flussi e trattamenti che quest’ultima svolge per conto del Ministero stesso.

Il sistema alla base dell’App IO non comporta alcuna profilazione o geolocalizzazione degli utenti. Nel caso specifico del Cashback, il sistema non registra né la tipologia di acquisto né il luogo in cui sono effettuati gli acquisti da parte dell’utente, ma memorizza unicamente: un codice crittografato in modo irreversibile (tecnicamente detto “hash PAN”) che corrisponde allo strumento di pagamento registrato ai fini del programma; data, ora e importo dell’acquisto effettuato tramite quello strumento di pagamento, unicamente per rendere visibili all’utente le transazioni che permettono il calcolo del rimborso ai fini del Cashback.

Il sistema alla base dell’App IO non memorizza i dati delle carte di credito/debito aggiunte dall’utente nella sezione “Portafoglio”: questi, infatti, vengono memorizzati dal fornitore SIA S.p.A. in un ambiente protetto secondo gli standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) e conservati in server situati in Italia.

Il sistema alla base dell’App IO, quindi, non trasferisce all’estero i dati relativi agli strumenti di pagamento aggiunti nella sezione “Portafoglio” (es. i dati delle carte di credito/debito). Allo stesso modo, i server dove vengono memorizzati i dati personali degli utenti (quali, ad esempio, il codice fiscale, l’email, le informazioni contenute nella sezione “Messaggi”) sono situati all’interno dell’Unione Europea dove è applicato il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e, quindi, le stesse tutele applicabili in Italia.

Utilizziamo alcuni fornitori extra UE per servizi marginali o residuali e sempre, in ogni caso, in modo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali italiana. In particolare, utilizziamo fornitori esteri solo per un servizio che ci aiuta a gestire le segnalazioni degli utenti e per uno strumento che raccoglie i dati sull’utilizzo dell’app e che usiamo per scopi di debug (individuazione e correzione di problemi tecnici), incident response (gestione degli incidenti informatici), assistenza tecnica e miglioramento dell’App. Inoltre, in alcuni casi residuali, potremmo utilizzare uno strumento di comunicazione interna aziendale che di norma, ovviamente, non tratta dati riferiti agli utenti dell’App IO ma che opera in supporto della divisione di PagoPA S.p.A. responsabile del customer care per accelerare eventuali interventi. Infine, utilizziamo i sistemi di Google per inviare notifiche push ai cittadini che, accedendo all’app IO da dispositivi Android, non sarebbero diversamente raggiungibili. Google riceve dati personali di tali utenti esclusivamente nel caso di notifiche non generiche, ma contenenti informazioni relative agli stessi: nello specifico del programma Cashback, non sono previste notifiche push che contengano dati personali.

Con tutti i predetti fornitori, abbiamo stipulato una nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con cui tali fornitori hanno accettato di trattare i dati esclusivamente al fine di svolgere il servizio che ci rendono precludendo agli stessi, pertanto, un qualsivoglia utilizzo per altre finalità o per fini loro propri.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha invalidato il c.d. Privacy Shield ci siamo adoperati per garantire che tutti i trasferimenti verso società stabilite negli Stati Uniti siano coperti dalle Clausole contrattuali tipo della Commissione Europea (SCC), che costituiscono uno degli strumenti ammessi dal GDPR, (v. art. 46). Con alcuni di essi, inoltre, abbiamo rinforzato le SCC con specifiche ed ulteriori previsioni, in attesa di poter adottare il nuovo testo delle SCC, attualmente in fase di consultazione pubblica.

Nell’ottica di una piena trasparenza, in linea con tutte le attività che contraddistinguono il lavoro del team responsabile dell’App IO e grazie al feedback degli utenti, abbiamo deciso di rendere ancora più dettagliata l’informativa dell’App IO includendo la lista aggiornata dei nostri fornitori (disponibile a questo link) con le informazioni di base rispetto ai dati trattati dai loro servizi e di cui l’App IO si serve per la sua operatività. Come si evince da questa lista, quando possibile prediligiamo società situate in Italia e in UE e, laddove disponibili, selezioniamo opzioni che consentono di mantenere i dati in UE.

Infine, ricordiamo che IO si basa sul concetto di sviluppo collaborativo che deve coinvolgere tutti i soggetti direttamente o indirettamente attivi nel processo di digitalizzazione. Per questo rinnoviamo ed estendiamo anche ai lettori di questo comunicato l’invito a contribuire e a segnalarci qualunque proposta migliorativa per rendere IO sempre più sicura e rispettosa della privacy dei cittadini.

NEWSLETTER N. 469 del 26 ottobre 2020 – Garante Privacy

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NEWSLETTER N. 469 del 26 ottobre 2020

• Nuove ispezioni del Garante su fatturazione elettronica, data breach e food delivery
• Sanità, Garante: più cautele nell’uso dell’algoritmo per individuare i pazienti a rischio
• Referti on line accessibili ad altri pazienti, il Garante sanziona un policlinico

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Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali (AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE

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Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali (AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE

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Newsletter del Garante del 30/9/2020

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NEWSLETTER N. 468 del 30 settembre 2020

• Concorsi pubblici, Garante: i dati dei partecipanti devono essere blindati
• Spid: ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell’identità digitale
• Accesso civico: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone

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Concorsi pubblici, Garante: i dati dei partecipanti devono essere blindati
Sanzionati un’azienda ospedaliera e una società per complessivi 140mila euro

Per aver trattato illecitamente i dati di oltre 2000 aspiranti infermieri l’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli si è vista applicare dal Garante per la privacy una multa di 80mila euro. Un’altra sanzione di 60mila euro è stata irrogata alla società che gestiva la piattaforma per la raccolta online delle domande dei partecipanti.

A seguito di una segnalazione, con la quale si lamentava il fatto che i dati dei candidati alla selezione – in alcuni casi anche relativi alla salute (titoli di preferenza e certificazioni mediche) – fossero liberamente accessibili online, l’Autorità ha avviato una complessa istruttoria, anche attraverso accertamenti ispettivi, che ha messo in luce numerosi e gravi inadempimenti alla disciplina di protezione dati.

Collegandosi alla piattaforma per la gestione delle domande, per un’errata configurazione dei sistemi, in un determinato arco temporale era stato infatti possibile visualizzare un elenco di codici, assegnati ai candidati al momento dell’iscrizione al concorso, che attraverso semplici passaggi consentivano l’accesso a un’area del portale nella quale erano contenuti i documenti presentati dai partecipanti. Utilizzando i codici si sarebbe perfino potuto modificare i dati personali inseriti dai concorrenti. L’Autorità – composta dal Presidente Pasquale Stanzione, dalla Vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e dai Componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza – ha ritenuto illeciti i trattamenti di dati personali svolti dall’Azienda ospedaliera e dalla Società perché effettuati in violazione delle norme del Regolamento europeo.

Entrambi i soggetti non avevano infatti adottato adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati. L’Azienda ospedaliera, oltretutto, non aveva fornito ai partecipanti una idonea informativa e aveva anche omesso di regolamentare il rapporto con la Società che gestiva la piattaforma con un contratto o con un altro atto giuridico che disciplinasse il trattamento di dati effettuato per suo conto. Il Garante infine, rilevato che la Società continuava a conservare e rendere disponibili sulla propria piattaforma i dati dei partecipanti anche dopo la cessazione della fornitura del servizio, ha vietato ogni ulteriore trattamento ad eccezione di quanto necessario per la difesa dei diritti in sede giudiziaria. Entro 30 giorni la Società dovrà comunicare all’Autorità le iniziative prese per assicurare la cessazione del trattamento.

Nella quantificazione della sanzione il Garante ha tenuto in particolare considerazione il fatto che le violazioni sono connesse a un trattamento iniziato subito dopo la definitiva applicazione del Regolamento.

L’Autorità tenuto conto della particolare delicatezza dei dati diffusi, oltre alla sanzione pecuniaria ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione dei due provvedimenti sul proprio sito web.


Spid: ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell’identità digitale
Riconoscimento da remoto senza la presenza contestuale di un operatore

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall’Agid non prevede più la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.

In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. In più, per evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un’apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall’operatore di back-office che procederà al rilascio dell’identità digitale.

Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l’affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l’audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di queste verifiche, così da valutare l’efficacia del controllo di secondo livello.

L’Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

Accesso civico: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone

Non si possono diffondere dati sulla salute che rendano anche indirettamente identificabili le persone. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali dando ragione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che aveva parzialmente negato l’accesso a particolari dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella Regione ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta.

Il giornalista aveva chiesto i dati suddivisi per Comune, sesso, età, esito, domicilio, data delle diagnosi di infezione, numero ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente e numero, distribuzione per Comune e dati relativi alle telefonate pervenute all’apposita struttura della Regione, da ultimo le persone prese in carico per infezione da Covid-19.

Pur riconoscendo l’“interesse conoscitivo” alla base della richiesta, la Regione, per evitare che le persone contagiate venissero identificate, aveva accordato solo un accesso parziale a questi dati: aveva fornito alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati ogni settimana e casi positivi totali nell’intero periodo, per ogni Comune; casi positivi, guariti e decessi nell’intera regione, tutte informazioni suddivise per sesso) e negato l’accesso ad altri.

Il Garante ha ritenuto corretto l’operato della Regione nel parere fornito a quest’ultima a seguito della richiesta di riesame avanzata dal giornalista. La generale conoscenza del complesso delle informazioni richieste, ha osservato il Garante, poteva infatti consentire, in ragione dello scarso numero degli abitanti che caratterizza molti Comuni valdostani, di identificare i soggetti colpiti dal virus.

Il Garante ha peraltro ricordato che, qualora l’istanza riguardi dati personali relativi alla salute, l’accesso civico deve essere escluso, così come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e come confermato anche dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico.

Covid-19 e protezione dei dati – Indicazioni per attività commerciali, associative e ricreative

 

Covid-19 e protezione dei dati – Indicazioni per attività commerciali, associative e ricreative [6474 k, pdf]

Il ruolo degli Organismi di Vigilanza dopo il Gdpr

Il ruolo degli Organismi di Vigilanza dopo il Gdpr
I chiarimenti del Garante Privacy

Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità degli Organismi di Vigilanza (OdV) riguardo ai trattamenti dei dati personali svolti nelle loro funzioni e ha escluso che essi possano essere qualificati come titolari autonomi o come responsabili del trattamento.

Gli OdV sono gli organi ai quali l’ente, ossia la persona giuridica, la società o l’associazione affida, nel rispetto della disciplina sulla responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione adottati, allo scopo di prevenire i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dai vertici dello stesso o da persone a questi sottoposti.

Nella risposta ad una richiesta di parere presentata da un’associazione rappresentativa dei componenti degli Organismi di Vigilanza, il Garante ha infatti chiarito che il Gdpr (Regolamento Ue 679/2016) si pone in linea di continuità con quanto già previsto dalla Direttiva europea sulla privacy del 1995 in relazione alla definizione del ruolo di titolare e responsabile del trattamento: il primo è il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e il secondo è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Gli OdV, sia pur dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti dalla normativa 231 per l’espletamento delle loro funzioni, non possono essere considerati autonomi titolari del trattamento perché i loro compiti non sono determinati dagli Organismi stessi, ma dall’organo dirigente dell’ente che, nell’ambito del modello di gestione e organizzazione, ne definisce gli aspetti relativi al funzionamento, compresa l’attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza.

Inoltre, l’OdV non può essere considerato neppure quale responsabile del trattamento, inteso come persona giuridicamente distinta dal titolare che agisce per conto di quest’ultimo secondo le istruzioni impartite. Il Gdpr, infatti, pur non modificandone l’essenza, prevede ora, in funzione della gestione dei dati svolta per conto del titolare, un serie di obblighi in capo al responsabile del trattamento, come pure la sua diretta responsabilità per l’eventuale inosservanza degli stessi. Al contrario, eventuali omessi controlli sull’osservanza dei modelli predisposti dall’ente non ricadono sull’OdV ma sull’ente stesso.

L’OdV nel suo complesso non è quindi distinto dall’ente ma è “parte dell’ente” che, quale titolare del trattamento, definisce il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti assegnati all’organismo, nonché il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono. In particolare, l’ente designerà i singoli membri dell’OdV come soggetti autorizzati, i quali dovranno attenersi alle istruzioni del titolare.