Archivio dell'autore: sicurezzapratica

Come conservare le email aziendale senza incorrere in sanzioni privacy

Pubblicato su http://www.alertprivacy.it e http://www.clubdpo.com l’articolo: Come conservare le email aziendali senza incorrere in sanzioni privacy

In questo articolo apprenderai come gestire la conservazione delle email aziendali rispettando i precetti privacy/GDPR.

La gestione delle email aziendali costituisce una problematica importante, ai fini privacy. In particolare la loro conservazione deve avvenire seguendo specifiche indicazioni per evitare eventuali sanzioni privacy.

Continua da http://www.alertprivacy.it

Green Pass: Ok del Garante Privacy alle nuove modalità per revoca e uso Super Green Pass

https://edirama.org/prodotto/corso-aggiornamento-dpo-data-protection-officer/

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero della salute, siano conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

In particolare, lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti. A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica relativa ai “green pass” rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.

Nello schema viene previsto inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.

Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.

È stata inoltre disciplinata l’annotazione sugli albi professionali “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”, prevedendo soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.

Dopo i casi registrati di diffusione online di numerose certificazioni verdi, come ulteriore misura di garanzia è stata prevista, all’atto del rilascio del green pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione;  modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.

Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).

In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Pubblicato Ispezione Garante Check Cookies GDPR

Software Ispezione Garante Check Cookies GDPR è il software che consente di individuare e correggere aspetti sanzionabili nei siti web, relativi alla corretta applicazione del Provvedimento del Garante Privacy relativo ai cookies, del 10/6/2021, in vigore dal 10/1/2022.

Risultati che puoi ottenere con questo software
1) rapida verifica conformità al Provvedimento Garante Privacy del 10/6/2021
2) illimitato numero di siti web gestibili
3) possibilità di personalizzare, stampare ed esportare la check list pre-caricata

Bando incarico DPO e consulenza GDPR – Sede ente: Veneto – Scadenza 12/11/2021 – Importo incarico: 6.000 euro

Bando incarico DPO e consulenza GDPR – Sede ente: Veneto – Scadenza 12/11/2021 – Importo incarico: 6.000 euro

Le 6 abilità essenziali che deve avere il bravo consulente – Parte 1

Le tue competenze principali in qualità di consulente, come la consulenza legale o sicurezza del lavoro, ecc , costituiscono la base della tua attività professionale. Tuttavia per incrementare i risultati , dovrai anche coltivare altre competenze collaterali ma nonsecondarie, che vanno a completare e a rafforzare le competenze chiave che hai già.

*******************************************************
CHECK UP ON LINE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Individua gli aspetti critici della tua attività di consulente
e ricevi i consigli operativi per aumentare il fatturato
*******************************************************

In questa rubrica conoscerai le 6 competenze di consulenza essenziali che posso fare di te un consulente migliore e più richiesto.

  1. Abilità di comunicazione
    I consulenti realizzano molte comunicazioni orali e scritte con i clienti prima, durante e dopo i progetti.Le tue capacità di comunicazione determinano il modo in cui i tuoi clienti ti vedono e ti valutano. Sia che si fidino di te e che gli piaci, sia che ti vedano o meno come una vera autorità ed esperto.*******************************************************
    CHECK UP ON LINE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
    Individua gli aspetti critici della tua attività di consulente
    e ricevi i consigli operativi per aumentare il fatturato
    *******************************************************Una buona capacità di comunicazione orale non è sufficiente. E’ necessario sviluppare un’adeguata abilità di comunicare il tuo valore attraverso la scrittura e in particolare:
    _ materiale di vendita e di marketing (dispense, articoli, ecc)
    _ sito web ed eventuale blog Se non riesci a comunicare il valore che apporti o i risultati che hai ottenuto, avrai difficoltà a commercializzare la tua attività di consulenza.Come puoi migliorare la tua capacità di comunicazione?Per migliorare la tua capacità di comunicazione come consulente devi SCRIVERE.
    Ecco un esercizio  utile allo scopo.
    a) scrivi su un foglio un elenco dei 30 argomenti/problemi/domande che gli operatori del tuo settore si fanno
    b) ogni giorno, dedica 30 minuti a scrivere un articolo di 1 pagina su ogni argomento, problema o domanda, aggiungendo un tuo contributo specifico
    c) avrai così ottenuto un preziosissimo documento di 30 pagine che potrai utilizzare come materiale di marketing ad alto valore per il tuo cliente.
    Scrivi in ​​modo che i clienti comprendano facilmente le tue idee e le tue osservazioni, inserite nel documento.Nel prossimo articolo parleremo dell’abilità di osservazione che deve avere un bravo consulente.Autore
    Dr.  Matteo Rapparini – Guarda il profilo su Linkedin
  2.    

Green Pass per aziende private – ecco il kit per l’aggiornamento documentale

E’ disponibile Kit Aggiornamento Covid-19 Green Pass per realizzare l’aggiornamento documentale entro il 15 ottobre così come previsto dal DL 127/2021.

 Il Kit è costituito da:
_ Check list verifica adempimenti richiesti dal DL 127/2021 e dal Reg. Ue 2016/679
_ Modello di delega di funzione per il Responsabile della verifica
_ Informativa trattamento dati personali Green Pass
_ Procedura ad uso personale interno ed esterno per verifica Green Pass.

Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.